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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.09.2003 30.2003.132

17 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·816 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.132/AMM 9832/009

Bellinzona 17 settembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 1° aprile 2003 presentato da

__________  __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 5 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 21 marzo 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 3 febbraio 2003 in territorio di Lugano:

                                         "Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° aprile 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 5 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

                                         che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 3 febbraio 2003 agli atti);

                                         che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle seguenti considerazioni:

                                         –  causa mia separazione non ho ricevuto gli atti della presente infrazione; di fatto io abito temporaneamente in via __________.

                                         –  Mia moglie mi ha fatto pervenire unicamente la vostra risoluzione e il decreto di multa.

                                         –  Ho parlato con la direzione della Spett. __________, nella persona della signora __________, alla quale ho dichiarato di essermi recato sia agli sportelli della Banca __________ che nell'agenzia viaggi __________ __________, e cioè dagli inquilini del posteggio occupato.

                                         –  Per onore di verità ho però ammesso di essermi recato in un negozio di fronte per consegnare una busta; ho impiegato 5 minuti per questa operazione.

                                         –  La signora __________, molto gentilmente, ha compreso la situazione e si rimette a vostra disposizione.

                                         Scusandomi dell'inconveniente sia con la Sua persona che con la signora __________, spero vogliate rinunciare al decreto citato;

                                         che le argomentazioni ricorsuali non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, tanto meno ove si consideri come in una successiva lettera del 2 maggio 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – lo stesso denunciante ha rilevato che "il signor __________, gestore del __________ ha constatato l'autovettura parcheggiata per più di un'ora negli spazi destinati all'agenzia", sebbene "al momento della constatazione nei locali __________ non c'erano clienti";

                                         che il denunciante, nel medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia;

                                         che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente in una lettera del 5 maggio 2003 ("sono disoccupato e in attesa di divorzio"), pur non giustificando la riduzione di una multa di siffatta esiguità, induce questo giudice a soprassedere – in via eccezionale – al prelievo degli oneri dell'attuale giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

__________ __________, __________, Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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