Incarto n. 30.2003.132/AMM 9832/009
Bellinzona 17 settembre 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 1° aprile 2003 presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 5 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 21 marzo 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 3 febbraio 2003 in territorio di Lugano:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° aprile 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 5 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 3 febbraio 2003 agli atti);
che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle seguenti considerazioni:
– causa mia separazione non ho ricevuto gli atti della presente infrazione; di fatto io abito temporaneamente in via __________.
– Mia moglie mi ha fatto pervenire unicamente la vostra risoluzione e il decreto di multa.
– Ho parlato con la direzione della Spett. __________, nella persona della signora __________, alla quale ho dichiarato di essermi recato sia agli sportelli della Banca __________ che nell'agenzia viaggi __________ __________, e cioè dagli inquilini del posteggio occupato.
– Per onore di verità ho però ammesso di essermi recato in un negozio di fronte per consegnare una busta; ho impiegato 5 minuti per questa operazione.
– La signora __________, molto gentilmente, ha compreso la situazione e si rimette a vostra disposizione.
Scusandomi dell'inconveniente sia con la Sua persona che con la signora __________, spero vogliate rinunciare al decreto citato;
che le argomentazioni ricorsuali non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, tanto meno ove si consideri come in una successiva lettera del 2 maggio 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – lo stesso denunciante ha rilevato che "il signor __________, gestore del __________ ha constatato l'autovettura parcheggiata per più di un'ora negli spazi destinati all'agenzia", sebbene "al momento della constatazione nei locali __________ non c'erano clienti";
che il denunciante, nel medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia;
che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente in una lettera del 5 maggio 2003 ("sono disoccupato e in attesa di divorzio"), pur non giustificando la riduzione di una multa di siffatta esiguità, induce questo giudice a soprassedere – in via eccezionale – al prelievo degli oneri dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________, Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: