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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.03.2003 30.2003.12

10 marzo 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·301 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.12/pg 02 2161/602

Bellinzona 10 marzo 2003  

Stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 9 gennaio 2003 presentato da

__________ __________,  domiciliata a __________, Via __________ __________,

contro  

la decisione 2 agosto 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,     Letti ed esaminati gli atti

Rilevato                              in fatto ed in diritto

                                 A.     Il 9 gennaio 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 2 agosto 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha inflitto una multa di fr. 500.-- oltre che fr. 100.-- di tassa di giustizia e fr. 20.-di spese per aver impiegato in qualità di barista la cittadina italiana __________ __________, nonostante quest'ultima fosse sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere detta attività.

                                 B.     Dagli atti si rileva che la menzionata decisione è stata intimata alla ricorrente il 13 dicembre 2002; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente, ritenuto che nell'ambito della procedura contravvenzionale non sussistono le ferie che sospendono la decorrenza dei termini (art. 21 LPContr).

                                         Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

                                 C.     Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 cpv. 2 LPContr).

Per questi motivi                 visti gli art. 4, 7, 15 e 21 LPContr,

Decreta                     1.     Il ricorso 9 gennaio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.-- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione dei __________ e __________, __________, __________ __________, __________,

Il presidente:                                                                Il cancelliere:

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