Incarto n. 30.2003.12/pg 02 2161/602
Bellinzona 10 marzo 2003
Stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 9 gennaio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliata a __________, Via __________ __________,
contro
la decisione 2 agosto 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, Letti ed esaminati gli atti
Rilevato in fatto ed in diritto
A. Il 9 gennaio 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 2 agosto 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha inflitto una multa di fr. 500.-- oltre che fr. 100.-- di tassa di giustizia e fr. 20.-di spese per aver impiegato in qualità di barista la cittadina italiana __________ __________, nonostante quest'ultima fosse sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere detta attività.
B. Dagli atti si rileva che la menzionata decisione è stata intimata alla ricorrente il 13 dicembre 2002; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente, ritenuto che nell'ambito della procedura contravvenzionale non sussistono le ferie che sospendono la decorrenza dei termini (art. 21 LPContr).
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 cpv. 2 LPContr).
Per questi motivi visti gli art. 4, 7, 15 e 21 LPContr,
Decreta 1. Il ricorso 9 gennaio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.-- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione dei __________ e __________, __________, __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: