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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2003 30.2002.19

21 aprile 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·518 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.19/AMM 19100/990

Bellinzona 21 aprile 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 20 agosto 2002 presentato da

__________   __________, __________ (rappresentato dalla __________  Compagnia __________  di __________  __________  SA, __________)

contro

la decisione n. __________  /__________  del __________  2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 4 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a __________  __________  una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 23 giugno 2002 in territorio di __________:

                                         "Ha circolato con la vettura __________, quale accompagnatore di un allievo conducente, non impedendo a quest'ultimo di transitare ad un semaforo che indicava 'fermata' (luce rossa)";

                                         che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS;

                                         che __________  __________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 agosto 2002 nel quale postula l'annullamento della multa;

                                         che in uno scritto del 4 settembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere – quale accompagnatore di un allievo conducente – omesso di impedire a quest'ultimo di transitare a un semaforo rosso;

                                         che il ricorrente non contesta l'infrazione rimproveratagli, ma adduce – fra l'altro – di essere già stato punito per il medesimo reato con una multa disciplinare di fr. 250.– inflittagli dalla Polizia cantonale;

                                         che, in concreto, dal fascicolo processuale si evince come l'interessato sia stato per vero multato il 5 luglio 2002 dalla Polizia cantonale per l'inosservanza di un segnale luminoso commessa il 23 maggio (recte: giugno) 2002 in territorio di __________ (doc. B allegato al ricorso);

                                         che a ragione l'insorgente fa dunque valere di non poter essere sanzionato due volte per la medesima infrazione ("ne bis in idem");

                                         che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

                                         che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale del 20 agosto 2002;

per questi motivi,                visti gli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

– __________  __________  d'assicurazione di __________  __________  SA, __________, – Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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