Incarto n. 30.2002.19/AMM 19100/990
Bellinzona 21 aprile 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 20 agosto 2002 presentato da
__________ __________, __________ (rappresentato dalla __________ Compagnia __________ di __________ __________ SA, __________)
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 4 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 23 giugno 2002 in territorio di __________:
"Ha circolato con la vettura __________, quale accompagnatore di un allievo conducente, non impedendo a quest'ultimo di transitare ad un semaforo che indicava 'fermata' (luce rossa)";
che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 agosto 2002 nel quale postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 4 settembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere – quale accompagnatore di un allievo conducente – omesso di impedire a quest'ultimo di transitare a un semaforo rosso;
che il ricorrente non contesta l'infrazione rimproveratagli, ma adduce – fra l'altro – di essere già stato punito per il medesimo reato con una multa disciplinare di fr. 250.– inflittagli dalla Polizia cantonale;
che, in concreto, dal fascicolo processuale si evince come l'interessato sia stato per vero multato il 5 luglio 2002 dalla Polizia cantonale per l'inosservanza di un segnale luminoso commessa il 23 maggio (recte: giugno) 2002 in territorio di __________ (doc. B allegato al ricorso);
che a ragione l'insorgente fa dunque valere di non poter essere sanzionato due volte per la medesima infrazione ("ne bis in idem");
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale del 20 agosto 2002;
per questi motivi, visti gli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ __________ d'assicurazione di __________ __________ SA, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: