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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.10.2013 10.2010.623

24 ottobre 2013·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·538 parole·~3 min·3

Riassunto

Falsità in documenti

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.623 DA 4656/2010

Bellinzona 24 ottobre 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1          

prevenuto colpevole di         falsità in documenti per avere, nel mese di gennaio __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, fatto uso a scopo di inganno di un documento falso,           e meglio, per avere, sapendo, o comunque prendendo in considerazione e accettando che l’assegno di Euro 1'974'415,77 emesso __________. a nome della ditta __________ GmbH fosse falso, tentato di incassare lo stesso c/o la __________ AG sede di __________;

reato previsto                     dall'art. 251 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4656/2010 di data 25 ottobre 2010 del AINQ 1  che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa srà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciasette) giorni.

                                 3.     Al pagamento delal tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie fr. 100.- (cento).

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 novembre 2010 dall'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, producendo un allegato che viene annesso al presente verbale divenendone parte integrante. Chiede altresì la rifusione di un’indennità ex art. 317 CPP-TI, che quantifica in fr. 4'500.- per spese di patrocinio e in fr. 1'386.80 quale risarcimento danni materiali;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se l’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

                                 2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

                                 3.     Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

4.     A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e se possono essere riconosciute delle ripetibili.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 24, 42, 44, 47, 251 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1ACCU 1

                                        dal reato di falsità in documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4656/2010 del 25 ottobre 2010.

carica                               la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- allo Stato.

comunica                         che sulla richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 317 CPC-TI verrà statuito con decisione separata;

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1       

                                        - per raccomandata

                                        - alla crescita in giudicato

                                           Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

                                           Ufficio federale di polizia MROS, Nussbaumstrasse 29, 3003 Bern (7495-47 Sou).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      450.00       totale

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