Incarto n. 10.2010.623 DA 4656/2010
Bellinzona 24 ottobre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti per avere, nel mese di gennaio __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio, per avere, sapendo, o comunque prendendo in considerazione e accettando che l’assegno di Euro 1'974'415,77 emesso __________. a nome della ditta __________ GmbH fosse falso, tentato di incassare lo stesso c/o la __________ AG sede di __________;
reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4656/2010 di data 25 ottobre 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa srà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciasette) giorni.
3. Al pagamento delal tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie fr. 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 novembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, producendo un allegato che viene annesso al presente verbale divenendone parte integrante. Chiede altresì la rifusione di un’indennità ex art. 317 CPP-TI, che quantifica in fr. 4'500.- per spese di patrocinio e in fr. 1'386.80 quale risarcimento danni materiali;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
3. Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e se possono essere riconosciute delle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 24, 42, 44, 47, 251 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dal reato di falsità in documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4656/2010 del 25 ottobre 2010.
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- allo Stato.
comunica che sulla richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 317 CPC-TI verrà statuito con decisione separata;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio federale di polizia MROS, Nussbaumstrasse 29, 3003 Bern (7495-47 Sou).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale