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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.08.2010 10.2009.644

3 agosto 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·593 parole·~3 min·3

Riassunto

Tacciare, a due riprese, il fratello di pedofilo

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.644 DA 4713/2009

Bellinzona 3 agosto 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , muratore, difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         ingiuria,

                                        per avere, in data 4 luglio 2009, a I__________, sui __________, e in data 24 agosto 2009, a __________, tacciando LESA 1 di pedofilo offeso il di lui onore;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 9 novembre 2009 n. 4713/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 3 agosto 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte lesa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte lesa;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto di prosciogliere il proprio assistito, in quanto per i fatti del 24 agosto 2009 manca la querela, mentre per quelli del 4 luglio 2009 manca qualsivoglia prova che sia stato proferito il termine “pedofilo”. Infine, a titolo abbondanziale, egli ha rilevato come il decreto d’accusa non faccia nemmeno menzione degli epiteti “cieco” e “porco”, per cui, in base al principio dell’immutabilità del decreto d’accusa, ora non possono più essergli imputati;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 177 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        ingiuria, art. 177 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4713/2009 del 9 novembre 2009;

carica                               la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.-- allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato:

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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