Incarto n. 10.2009.644 DA 4713/2009
Bellinzona 3 agosto 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , muratore, difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, in data 4 luglio 2009, a I__________, sui __________, e in data 24 agosto 2009, a __________, tacciando LESA 1 di pedofilo offeso il di lui onore;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 9 novembre 2009 n. 4713/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 agosto 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte lesa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte lesa;
sentito il difensore, il quale ha chiesto di prosciogliere il proprio assistito, in quanto per i fatti del 24 agosto 2009 manca la querela, mentre per quelli del 4 luglio 2009 manca qualsivoglia prova che sia stato proferito il termine “pedofilo”. Infine, a titolo abbondanziale, egli ha rilevato come il decreto d’accusa non faccia nemmeno menzione degli epiteti “cieco” e “porco”, per cui, in base al principio dell’immutabilità del decreto d’accusa, ora non possono più essergli imputati;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 177 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4713/2009 del 9 novembre 2009;
carica la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.-- allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato:
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale