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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.04.2010 10.2009.481

15 aprile 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·584 parole·~3 min·3

Riassunto

Cagionare delle lesioni, per negligenza, facendo una permanente

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.481 DA 3286/2009

Bellinzona 15 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         lesioni colpose,

                                        per avere, a __________ in data 24 marzo 2009, quale parrucchiera da donna alle dipendenze del Salone __________, cagionato per negligente (recte: negligenza) a CIVI 1, cliente alla quale stava facendo una permanente, le lesioni attestate dal certificato medico 26 marzo 2009 dell’Ospedale __________ di __________, agli atti;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 4 agosto 2009 n. 3286/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 180.-- (centoottanta), corrispondente a 6 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 15 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

ricordato                            che la difesa, con l’accordo del giudice, ha rinunciato all’audizione testimoniale della parte civile, in quanto non è comparsa al dibattimento, malgrado la regolare citazione;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento non essendo provati né la negligenza, né il nesso di causalità. A suo modo di vedere non è addirittura dimostrata la lesione;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 125 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        lesioni colpose, art. 125 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3286/2009 del 4 agosto 2009;

carica                               la tassa e le spese di giustizia allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

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