Incarto n. 10.2009.481 DA 3286/2009
Bellinzona 15 aprile 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di lesioni colpose,
per avere, a __________ in data 24 marzo 2009, quale parrucchiera da donna alle dipendenze del Salone __________, cagionato per negligente (recte: negligenza) a CIVI 1, cliente alla quale stava facendo una permanente, le lesioni attestate dal certificato medico 26 marzo 2009 dell’Ospedale __________ di __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 4 agosto 2009 n. 3286/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 180.-- (centoottanta), corrispondente a 6 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 15 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
ricordato che la difesa, con l’accordo del giudice, ha rinunciato all’audizione testimoniale della parte civile, in quanto non è comparsa al dibattimento, malgrado la regolare citazione;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento non essendo provati né la negligenza, né il nesso di causalità. A suo modo di vedere non è addirittura dimostrata la lesione;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 125 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
lesioni colpose, art. 125 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3286/2009 del 4 agosto 2009;
carica la tassa e le spese di giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale