Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.12.2009 10.2009.268

1 dicembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·928 parole·~5 min·3

Riassunto

Circolare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.13 grammi per mille); effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente invadere la corsia di contromano

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.268 DA 1674/2009

Bellinzona 1 dicembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    1.   guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.13 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                   2.   infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente invaso la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura Subaru targata __________ condotta da CIVI 1 regolarmente sopraggiungente in senso inverso. A seguito dell’urto, la vettura della CIVI 1 invadeva la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ condotta da LESA 1 il quale nulla ha potuto onde evitare la collisione;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1674/2009 di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                    1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento).

                                        L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                    2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 aprile 2009 dalla parte civile CIVI 1;

indetto                               il dibattimento 1 dicembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il patrocinatore della parte civile e la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato                        all’accusato il reato di grave infrazione alle norme della circolazione;

sentito                               il patrocinatore della parte civile il quale chiede che l’accusato sia condannato, oltre che per guida in stato di inattitudine, per grave infrazione alle norme della circolazione secondo l’art. 90 cifra 2 LCStr; chiede pure fr. 2'500.- a titolo di risarcimento per spese legali e fr. 1'000.- per coprire spese non riconosciute dall’assicurazione;

sentito                               il difensore, il quale il quale chiede, pur ammettendo che vi sia stata infrazione grave alle norme della circolazione, la conferma del decreto di accusa; chiede pure che le richieste della parte civile siano respinte integralmente;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                         1.1.  guida in stato di inattitudine

                                        1.2.  infrazione grave, subordinatamente semplice, alle norme della circolazione

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di fr. 2'500.- come spese legali e di fr. 1'000.- come spese non coperte dall’assicurazione.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 125, 129, 144 CP; 90 cifra 1 e 2, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3 e 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1674/2009 del 6 aprile 2009, con la precisazione che l’accusato ha negligentemente invaso la corsia di contromano delimitata dalla doppia linea di sicurezza.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.  4'800.- (quattromilaottocento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 19 (diciannove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

rinvia                              la parte civile al competente foro civile per le sue pretese, ritenuto tuttavia che ACCU 1 le verserà la somma di fr. 1'200.- come ripetibili per l’odierno dibattimento.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                     2000.00       totale

10.2009.268 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.12.2009 10.2009.268 — Swissrulings