Incarto n. 10.2009.268 DA 1674/2009
Bellinzona 1 dicembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.13 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente invaso la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura Subaru targata __________ condotta da CIVI 1 regolarmente sopraggiungente in senso inverso. A seguito dell’urto, la vettura della CIVI 1 invadeva la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ condotta da LESA 1 il quale nulla ha potuto onde evitare la collisione;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 1674/2009 di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 aprile 2009 dalla parte civile CIVI 1;
indetto il dibattimento 1 dicembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il patrocinatore della parte civile e la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato all’accusato il reato di grave infrazione alle norme della circolazione;
sentito il patrocinatore della parte civile il quale chiede che l’accusato sia condannato, oltre che per guida in stato di inattitudine, per grave infrazione alle norme della circolazione secondo l’art. 90 cifra 2 LCStr; chiede pure fr. 2'500.- a titolo di risarcimento per spese legali e fr. 1'000.- per coprire spese non riconosciute dall’assicurazione;
sentito il difensore, il quale il quale chiede, pur ammettendo che vi sia stata infrazione grave alle norme della circolazione, la conferma del decreto di accusa; chiede pure che le richieste della parte civile siano respinte integralmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. infrazione grave, subordinatamente semplice, alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di fr. 2'500.- come spese legali e di fr. 1'000.- come spese non coperte dall’assicurazione.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 125, 129, 144 CP; 90 cifra 1 e 2, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3 e 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1674/2009 del 6 aprile 2009, con la precisazione che l’accusato ha negligentemente invaso la corsia di contromano delimitata dalla doppia linea di sicurezza.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 4'800.- (quattromilaottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 19 (diciannove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese, ritenuto tuttavia che ACCU 1 le verserà la somma di fr. 1'200.- come ripetibili per l’odierno dibattimento.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 2000.00 totale