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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.11.2009 10.2009.175

26 novembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·631 parole·~3 min·2

Riassunto

Consumare 7 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.175 DA 1373/2009

Bellinzona 26 novembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, nel corso del 2008 a __________ consumato almeno 7 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 19a cifra 1 LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1373/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 26 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito                               il difensore, il quale rileva come il consumo di marijuana riconosciuto dal suo assistito sia riferito ad un periodo di tre anni e non solo al 2008. Inoltre lo stesso non è avvenuto solo a __________ ma in diversi luoghi del __________. Per contro, per quanto concerne il consumo di cocaina postula il proscioglimento del suo cliente, in quanto la chiamata di correo, oltre che inaffidabile, non è minimamente vestita. Inoltre, dal profilo formale, rileva come non sia state rispettate le garanzie di cui dagli art. 207 - 207a CPP. In conclusione, egli chiede una massiccia riduzione della multa e delle tasse e spese di giudizio, protestando congrue ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,

                                        per avere, senza essere autorizzato, nel corso del 2008 a __________ ed in altre imprecisate località del __________, consumato circa 2.3 grammi di marijuana;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

assegna                           al signor ACCU 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       150.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         70.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         30.00       teste                     

                                        fr.                      350.00       totale

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