Incarto n. 10.2009.175 DA 1373/2009
Bellinzona 26 novembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, nel corso del 2008 a __________ consumato almeno 7 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1373/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 26 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale rileva come il consumo di marijuana riconosciuto dal suo assistito sia riferito ad un periodo di tre anni e non solo al 2008. Inoltre lo stesso non è avvenuto solo a __________ ma in diversi luoghi del __________. Per contro, per quanto concerne il consumo di cocaina postula il proscioglimento del suo cliente, in quanto la chiamata di correo, oltre che inaffidabile, non è minimamente vestita. Inoltre, dal profilo formale, rileva come non sia state rispettate le garanzie di cui dagli art. 207 - 207a CPP. In conclusione, egli chiede una massiccia riduzione della multa e delle tasse e spese di giudizio, protestando congrue ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,
per avere, senza essere autorizzato, nel corso del 2008 a __________ ed in altre imprecisate località del __________, consumato circa 2.3 grammi di marijuana;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
assegna al signor ACCU 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 70.00 spese giudiziarie
fr. 30.00 teste
fr. 350.00 totale