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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.04.2009 10.2009.13

30 aprile 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·519 parole·~3 min·2

Riassunto

Cagionare intenzionalmente un danno al corpo di una persona

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.13 DA 4785/2008

Bellinzona 30 aprile 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, in data 17 aprile 2007 a Lugano (Pregassona), intenzionalmente cagionato un danno alla corpo di una persona, e meglio, per aver colpito al volto CIVI 1 con un oggetto contundente e con un pugno cagionandogli le lesioni attestate dal certificato medico 17.04.2007;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 dicembre 2008 n. 4785/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.-, corrispondente a 10 aliquote di fr. 70.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 30 aprile 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 14 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile, la quale chiede un risarcimento di fr. 642.45;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                  1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 642.45.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4785/2008 del 10 dicembre 2008.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà al signor ACCU 1 la somma di fr. 200.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      150.00       totale

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