Incarto n. 10.2009.13 DA 4785/2008
Bellinzona 30 aprile 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, in data 17 aprile 2007 a Lugano (Pregassona), intenzionalmente cagionato un danno alla corpo di una persona, e meglio, per aver colpito al volto CIVI 1 con un oggetto contundente e con un pugno cagionandogli le lesioni attestate dal certificato medico 17.04.2007;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto art. 123 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10 dicembre 2008 n. 4785/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.-, corrispondente a 10 aliquote di fr. 70.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 aprile 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 14 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile, la quale chiede un risarcimento di fr. 642.45;
sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 642.45.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4785/2008 del 10 dicembre 2008.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà al signor ACCU 1 la somma di fr. 200.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale