Incarto n. 10.2008.519 DA 4619/2008
Bellinzona 7 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Citroën targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.62 - max. 2.03 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 4619/2008 di data 1 dicembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 8'250.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 ottobre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico con lettera 4 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede una riduzione della pena e la non revoca della pena precedente; qualora fosse prevista una pena effettiva chiede che la stessa sia quella del lavoro di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
considerato che l’accusato, oltre all’usuale percorso imposto dalla Sezione della circolazione per ottenere la riammissione alla circolazione, si sta sottoponendo a un preciso processo terapeutico, il quale sembra averlo aiutato a prendere ancora maggiore consapevolezza dell’errore commesso e dell’assoluta necessità di evitare il consumo di alcool quando ci si vuole mettere al volante;
che in queste circostanze l’accusato merita che gli sia accordata ancora una volta fiducia e ci si può attendere ch’egli non commetterà nuovi reati;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4619/2008 del 1 dicembre 2008.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 6'750.- (seimilasettecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 2100.00 totale