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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.10.2009 10.2008.519

7 octobre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·830 mots·~4 min·3

Résumé

Condurre un'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.62 - max 2.03 gr. per mille); recidivo

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.519 DA 4619/2008

Bellinzona 7 ottobre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Citroën targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.62 - max. 2.03 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4619/2008 di data 1 dicembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 8'250.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30.

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 7 ottobre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico con lettera 4 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede una riduzione della pena e la non revoca della pena precedente; qualora fosse prevista una pena effettiva chiede che la stessa sia quella del lavoro di pubblica utilità;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

considerato                        che l’accusato, oltre all’usuale percorso imposto dalla Sezione della circolazione per ottenere la riammissione alla circolazione, si sta sottoponendo a un preciso processo terapeutico, il quale sembra averlo aiutato a prendere ancora maggiore consapevolezza dell’errore commesso e dell’assoluta necessità di evitare il consumo di alcool quando ci si vuole mettere al volante;

                                        che in queste circostanze l’accusato merita che gli sia accordata ancora una volta fiducia e ci si può attendere ch’egli non commetterà nuovi reati;

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4619/2008 del 1 dicembre 2008.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 6'750.- (seimilasettecentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento).

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     2100.00       totale

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