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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.12.2008 10.2008.325

16 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·629 parole·~3 min·2

Riassunto

Impiego di due cittadini stranieri sprovvisti del permesso di lavoro

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.325 DA 2809/2008

Bellinzona 16 dicembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 d , difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso),

                                        per avere, a __________, nel periodo 15 aprile/29 maggio 2008, quale responsabile della ditta __________, impiegato intenzionalmente due cittadini bielorussi non autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera non disponendo del necessario permesso della Polizia degli stranieri;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 117 cifra 1 LStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 agosto 2008 n. 2809/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 3’600.-- (tremilaseicento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 90.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008;

indetto                               il dibattimento 16 dicembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito rilevando innanzitutto come egli non sia un organo di __________ (non __________, oramai priva di attività). Egli rileva inoltre come i due cittadini bielorussi siano giunti in Svizzera per effettuare unicamente una formazione, che non rappresenta sicuramente attività lavorativa ai sensi della legge. Il suo cliente si occupava soltanto delle questioni tecniche, mentre quelle amministrative ed i permessi erano compito del direttore, responsabile delle risorse umane. Egli chiede pertanto il proscioglimento del suo assistito;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso) per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 42 cpv. 1 CPS; 117 cpv. 1 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        infrazione alla Legge federale sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso), art. 117 cifra 1 LStr,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2809/2008 dell’11 agosto 2008;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       170.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      370.00       totale

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