Incarto n. 10.2008.325 DA 2809/2008
Bellinzona 16 dicembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 d , difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso),
per avere, a __________, nel periodo 15 aprile/29 maggio 2008, quale responsabile della ditta __________, impiegato intenzionalmente due cittadini bielorussi non autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera non disponendo del necessario permesso della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 117 cifra 1 LStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 11 agosto 2008 n. 2809/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3’600.-- (tremilaseicento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 90.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008;
indetto il dibattimento 16 dicembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito rilevando innanzitutto come egli non sia un organo di __________ (non __________, oramai priva di attività). Egli rileva inoltre come i due cittadini bielorussi siano giunti in Svizzera per effettuare unicamente una formazione, che non rappresenta sicuramente attività lavorativa ai sensi della legge. Il suo cliente si occupava soltanto delle questioni tecniche, mentre quelle amministrative ed i permessi erano compito del direttore, responsabile delle risorse umane. Egli chiede pertanto il proscioglimento del suo assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso) per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1 CPS; 117 cpv. 1 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alla Legge federale sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso), art. 117 cifra 1 LStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2809/2008 dell’11 agosto 2008;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr. 370.00 totale