Incarto n. 10.2008.149 DA 1285/2008
Bellinzona 6 novembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 prima gerente (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, a __________ in data 13 agosto 2007, comunicando con un terzo e meglio con __________, reso sospetta CIVI 1, assistente di cura presso la Casa per anziani di __________, di fatti che potevano nuocere alla sua reputazione e meglio dichiarando che la stessa “avrebbe rubato l'anello di sua madre e lo avrebbe poi rivenduto in un non meglio precisato negozio di Lugano”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1285/2008 di data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 120.- (centoventi), corrispondente a 2 (due) aliquote da fr. 60.- (sessanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 100.- (cento con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 aprile 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 6 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
1.1. Ha agito in buona fede?
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1285/2008 del 7 aprile 2008.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- (mille) per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale