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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.11.2008 10.2008.149

6 novembre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·515 mots·~3 min·5

Résumé

Parlare con terze persone e rendere sospetto qualcuno di aver rubato qualcosa

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.149 DA 1285/2008

Bellinzona 6 novembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 prima gerente (difesa da: DI 1)  

prevenuta colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, a __________ in data 13 agosto 2007, comunicando con un terzo e meglio con __________, reso sospetta CIVI 1, assistente di cura presso la Casa per anziani di __________, di fatti che potevano nuocere alla sua reputazione e meglio dichiarando che la stessa “avrebbe rubato l'anello di sua madre e lo avrebbe poi rivenduto in un non meglio precisato negozio di Lugano”;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 173 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1285/2008 di data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 120.- (centoventi), corrispondente a 2 (due) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 100.- (cento con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 aprile 2008 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 6 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                        1.1.  Ha agito in buona fede?

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1285/2008 del 7 aprile 2008.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- (mille) per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.      

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      150.00       totale

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