Incarto n. 10.2007.345 DA 2342/2007
Bellinzona 9 aprile 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice supplente della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. sommossa,
per avere, a __________, il __________ 2006, preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le persone, e meglio per avere, al termine della partita di calcio tra le quadre AC __________ e FC __________, nei pressi dello stadio di __________, partecipato all’assembramento di tifosi della squadra del FC __________ nel corso del quale sono stati lanciati oggetti contundenti contro gli agenti della Polizia Città di __________ che si erano frapposti tra le due tifoserie per evitare che le stesse entrassero in contatto;
2. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
per avere, a __________, il __________ 2006, impedito agli agenti della Polizia Città di __________ di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni, e meglio per avere, in un assembramento di tifosi della squadra di calcio del FC __________ riunitisi all’esterno dello stadio di __________, ostacolato gli agenti della Polizia Città di __________ intervenuti per tenere separate le tifoserie lanciando contro di loro diversi sassi, costringendoli in tal modo a far uso di proiettili di gomma per riuscire a mantenere l’ordine, rispettivamente per avere commesso vie di fatto contro l’agente di Polizia Città di __________ __________ che stava procedendo al suo controllo di identità dandogli delle spinte;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 260 cpv. 1 e 285 cifra 2 seconda frase CP; richiamato l’art. 49 cpv. 1 e 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 luglio 2007 n. 2342/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.-- (duemilacento) corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 luglio 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 aprile 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, , autore colpevole di:
1.1. sommossa,
per avere, a __________, il 13 maggio __________ preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le persone, e meglio per avere, al termine della partita di calcio tra le quadre AC __________ e FC __________, nei pressi dello stadio di __________, partecipato all’assembramento di tifosi della squadra del FC __________ nel corso del quale sono stati lanciati oggetti contundenti contro gli agenti della Polizia Città di __________ che si erano frapposti tra le due tifoserie per evitare che le stesse entrassero in contatto?
1.2. Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
per avere, a __________, il __________ 2006, impedito agli agenti della Polizia Città di __________ di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni, e meglio per avere, in un assembramento di tifosi della squadra di calcio del FC __________ riunitisi all’esterno dello stadio di __________, ostacolato gli agenti della Polizia Città di __________ intervenuti per tenere separate le tifoserie lanciando contro di loro diversi sassi, costringendoli in tal modo a far uso di proiettili di gomma per riuscire a mantenere l’ordine, rispettivamente per avere commesso vie di fatto contro l’agente di Polizia Città di __________ __________ che stava procedendo al suo controllo di identità dandogli delle spinte?
2. In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 37, 42, 47, 49, 260 e 285 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG ;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel decreto di accusa n° 2342/2007 del 16 luglio 2007.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 250.- teste
fr. 700.- totale