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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.04.2009 10.2007.345

9. April 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·924 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Partecipare ad un assembramento di tifosi, lanciare oggetti contro la Polizia, impedendo alla stessa di compiere il suo dovere

Volltext

Incarto n. 10.2007.345 DA 2342/2007

Bellinzona 9 aprile 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice supplente della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di        

                                 1.    sommossa,

                                        per avere, a __________, il __________ 2006, preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le persone, e meglio per avere, al termine della partita di calcio tra le quadre AC __________ e FC __________, nei pressi dello stadio di __________, partecipato all’assembramento di tifosi della squadra del FC __________ nel corso del quale sono stati lanciati oggetti contundenti contro gli agenti della Polizia Città di __________ che si erano frapposti tra le due tifoserie per evitare che le stesse entrassero in contatto;

                                 2.    violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,

                                        per avere, a __________, il __________ 2006, impedito agli agenti della Polizia Città di __________ di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni, e meglio per avere, in un assembramento di tifosi della squadra di calcio del FC __________ riunitisi all’esterno dello stadio di __________, ostacolato gli agenti della Polizia Città di __________ intervenuti per tenere separate le tifoserie lanciando contro di loro diversi sassi, costringendoli in tal modo a far uso di proiettili di gomma per riuscire a mantenere l’ordine, rispettivamente per avere commesso vie di fatto contro l’agente di Polizia Città di __________ __________ che stava procedendo al suo controllo di identità dandogli delle spinte;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 260 cpv. 1 e 285 cifra 2 seconda frase CP; richiamato l’art. 49 cpv. 1 e 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 luglio 2007 n. 2342/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.-- (duemilacento) corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 luglio 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 9 aprile 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1, , autore colpevole di:

                              1.1.     sommossa,

                                        per avere, a __________, il 13 maggio __________ preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le persone, e meglio per avere, al termine della partita di calcio tra le quadre AC __________ e FC __________, nei pressi dello stadio di __________, partecipato all’assembramento di tifosi della squadra del FC __________ nel corso del quale sono stati lanciati oggetti contundenti contro gli agenti della Polizia Città di __________ che si erano frapposti tra le due tifoserie per evitare che le stesse entrassero in contatto?

                              1.2.     Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,

                                        per avere, a __________, il __________ 2006, impedito agli agenti della Polizia Città di __________ di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni, e meglio per avere, in un assembramento di tifosi della squadra di calcio del FC __________ riunitisi all’esterno dello stadio di __________, ostacolato gli agenti della Polizia Città di __________ intervenuti per tenere separate le tifoserie lanciando contro di loro diversi sassi, costringendoli in tal modo a far uso di proiettili di gomma per riuscire a mantenere l’ordine, rispettivamente per avere commesso vie di fatto contro l’agente di Polizia Città di __________ __________ che stava procedendo al suo controllo di identità dandogli delle spinte?

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

                                 4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 12 segg., 34 segg., 37, 42, 47, 49, 260 e 285 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG ;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle accuse di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel decreto di accusa n° 2342/2007 del 16 luglio 2007.

carica                               le spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       150.-          spese giudiziarie

                                        fr.                       250.-          teste                                                                  

                                        fr.                      700.-          totale

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