Incarto n. 10.2006.95 DA 562/2006
Bellinzona 15 settembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1,)
prevenuta colpevole di complicità in truffa,
per avere, a __________, nel periodo __________, nella sua qualità di infermiera diplomata presso la Clinica psichiatrica “__________” facente capo al dott. __________, (proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie; configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle infermieristiche contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare - anche a fronte di verifiche - degenze e prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere - come da lei stessa ammesso - in alcune occasioni, personalmente annotato nei cd. “fogli di decorso” - contrariamente alla verità - dati relativi allo “status” di pazienti, tipo “Ndp” (“Nulla di particolare”), “È rientrato” e simili, tali da comprovare la loro degenza in clinica “__________” e giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che come accertato dalla Corte d’assise che ha processato __________, nel corso del periodo in cui ACCU 1 ha lavorato presso la Clinica “__________”, tale struttura sanitaria ha emesso - fra l’altro - false fatturazioni riferite ai pazienti __________. (degenza __________) e ____________________ (degenza __________);
reato previsto dagli art. 25 e 146 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 562/2006 di data 13 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 febbraio 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 15 settembre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di complicità in truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 25, 146 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di complicità in truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 562/2006 del 13 febbraio 2006.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segratario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale