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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.09.2006 10.2006.95

15 septembre 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·586 mots·~3 min·2

Résumé

inferimiera che su richiesta del primario falsifica dati riguardanti i pazienti

Texte intégral

Incarto n. 10.2006.95 DA 562/2006

Bellinzona 15 settembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DI 1,)  

prevenuta colpevole di         complicità in truffa,

                                        per avere, a __________, nel periodo __________, nella sua qualità di infermiera diplomata presso la Clinica psichiatrica “__________” facente capo al dott. __________, (proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie; configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle infermieristiche contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare - anche a fronte di verifiche - degenze e prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere - come da lei stessa ammesso - in alcune occasioni, personalmente annotato nei cd. “fogli di decorso” - contrariamente alla verità - dati relativi allo “status” di pazienti, tipo “Ndp” (“Nulla di particolare”), “È rientrato” e simili, tali da comprovare la loro degenza in clinica “__________” e giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che come accertato dalla Corte d’assise che ha processato __________, nel corso del periodo in cui ACCU 1 ha lavorato presso la Clinica “__________”, tale struttura sanitaria ha emesso - fra l’altro - false fatturazioni riferite ai pazienti __________. (degenza __________) e ____________________ (degenza __________);

reato previsto                    dagli art. 25 e 146 cpv. 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n.  562/2006 di data 13 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1.  Alla multa di fr. 100.--.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 febbraio 2006 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 15 settembre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di complicità in truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 25, 146 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di complicità in truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 562/2006 del 13 febbraio 2006.

carica                              le spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segratario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      100.00       totale

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