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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.09.2007 10.2006.504

18 settembre 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·518 parole·~3 min·5

Riassunto

Guida in stato di spossattezza e perdita della padronanza del veicolo.

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.504 DA 3761/2006

Bellinzona 18 settembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 d

difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di spossatezza;

                                        fatti avvenuti a __________ il 22.07.2006;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 2 LCStr;

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva posta sulla sua destra;

                                        fatti avvenuti a __________ il 22.07.2006;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3761/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 300.00 tenuto conto delle sue condizioni economiche.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 18 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambe le imputazioni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  guida in stato di inattitudine

                                        1.2.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3761/2006 del 9 ottobre 2006.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 600.- (seicento) per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.-     tassa di giustizia

                                        fr.                       100.-     spese giudiziarie

                                        fr.                      200.-     totale

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