LESA 1
Incarto n. 10.2006.504 DA 3761/2006
Bellinzona 18 settembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 d
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________ il 22.07.2006;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva posta sulla sua destra;
fatti avvenuti a __________ il 22.07.2006;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3761/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 300.00 tenuto conto delle sue condizioni economiche.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambe le imputazioni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3761/2006 del 9 ottobre 2006.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 600.- (seicento) per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 200.- totale