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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.11.2006 10.2006.300

9 novembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·597 parole·~3 min·1

Riassunto

offendere l'onore di una persona tacciandola di vecchia vacca e similari

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.300 DA 2170/2006

Bellinzona 9 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di         ingiuria,

                                        per avere, a __________ il 4 aprile 2006, offeso l’onore di LESA 1 tacciandola di “vecchia vacca” e similari;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 177 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 19 giugno 2006 n. DA 2170/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 giugno 2006 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 9 novembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusata e la parte lesa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               l'accusata, la quale nega di aver ingiuriato la controparte e dichiara di non essere disposta a trovare un accomodamento bonale, nonostante la proposta della parte lesa di ritirare la querela;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        ingiuria, art. 177 CPS,

                                        per i fatti compiuti ad __________ il 4 aprile 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2170/2006 del 19 giugno 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      450.00       totale

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