LESA 1
Incarto n. 10.2006.300 DA 2170/2006
Bellinzona 9 novembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di ingiuria,
per avere, a __________ il 4 aprile 2006, offeso l’onore di LESA 1 tacciandola di “vecchia vacca” e similari;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 19 giugno 2006 n. DA 2170/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 giugno 2006 dall’accusata;
indetto il dibattimento 9 novembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusata e la parte lesa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l'accusata, la quale nega di aver ingiuriato la controparte e dichiara di non essere disposta a trovare un accomodamento bonale, nonostante la proposta della parte lesa di ritirare la querela;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti ad __________ il 4 aprile 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2170/2006 del 19 giugno 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale