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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.12.2006 10.2006.245

14 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·820 parole·~4 min·1

Riassunto

introdursi indebitamente in un appartamento; offendere l'onore con epiteti quali "troia" e "puttana"; minacciare di morte con una pinza di ferro

Testo integrale

1. CIVI 1 2. LESA 1    

Incarto n. 10.2006.245 DA 1777/2006

Bellinzona 14 dicembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  violazione di domicilio, ripetuta,

                                             per essersi, a __________, verso fine giugno 2004 e il 1. luglio 2004, introdotto indebitamente e contro la volontà di LESA 1 nel di lei appartamento;

                                        2.  ingiuria,

                                             per avere, a __________, il 6 luglio 2004, offeso l’onore di CIVI 1 profferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “troia, puttana”;

                                        3.  minaccia,

                                             per avere, a __________, il 6 luglio 2004, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a una persona, e meglio per avere, brandendo una pinza di ferro, minacciato CIVI 1 dicendole che l’avrebbe ammazzata;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 186. 177, 180 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 maggio 2006 n. DA 1777/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 600.-- (seicento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 14 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito non essendo dati i presupposti soggettivi e oggettivi dei reati ascrittigli. In via subordinata chiede che l’eventuale condanna sia limitata all’ingiuria e che l’imputato venga mandato esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Ripetuta violazione di domicilio,

                                        1.2.  Ingiuria,

                                        1.3   Minaccia,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 68 cifra 1, 177, 180, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  ripetuta violazione di domicilio, art. 186 CPS,

                                        2.  ingiuria, art. 177 CPS,

                                        3.  minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti compiuti ad __________ verso fine giugno 2004 ed il 1. luglio 2004, rispettivamente il 6 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1777/2006 del 12 maggio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 600.-- (seicento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1000.00       totale

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