1. CIVI 1 2. LESA 1
Incarto n. 10.2006.245 DA 1777/2006
Bellinzona 14 dicembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. violazione di domicilio, ripetuta,
per essersi, a __________, verso fine giugno 2004 e il 1. luglio 2004, introdotto indebitamente e contro la volontà di LESA 1 nel di lei appartamento;
2. ingiuria,
per avere, a __________, il 6 luglio 2004, offeso l’onore di CIVI 1 profferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “troia, puttana”;
3. minaccia,
per avere, a __________, il 6 luglio 2004, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a una persona, e meglio per avere, brandendo una pinza di ferro, minacciato CIVI 1 dicendole che l’avrebbe ammazzata;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 186. 177, 180 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 12 maggio 2006 n. DA 1777/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito non essendo dati i presupposti soggettivi e oggettivi dei reati ascrittigli. In via subordinata chiede che l’eventuale condanna sia limitata all’ingiuria e che l’imputato venga mandato esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Ripetuta violazione di domicilio,
1.2. Ingiuria,
1.3 Minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68 cifra 1, 177, 180, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ripetuta violazione di domicilio, art. 186 CPS,
2. ingiuria, art. 177 CPS,
3. minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti compiuti ad __________ verso fine giugno 2004 ed il 1. luglio 2004, rispettivamente il 6 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1777/2006 del 12 maggio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 600.-- (seicento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale