1. LESA 1 2. LESA 2
Incarto n. 10.2006.143/CEG DA 1140/2006
Bellinzona 21 novembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario assessore Flavio Biaggi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,74 - max. 1.09 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lei piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra terminandola corsa nell’adia-cente scarpata;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguita con decreto d’accusa del 20 marzo 2006 n. DA 1140/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), tenuto conto delle sue condizioni econo-miche.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 marzo 2006;
indetto il dibattimento 21 novembre 2006, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 21 luglio 2006, non è comparsa poiché all’estero, e più precisamente in Brasile, a svolgere un servizio di volontariato presso __________;
è presente il suo difensore avv. DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti e chiede che la pena venga limitata ad una multa, precorrendo la volontà del legislatore di non condannare più con pena detentiva casi simili a partire dal prossimo anno. Inoltre sottolinea come la pena detentiva, pur sospesa, per una prima ebrietà (lieve) appaia troppo elevata anche in considerazione della prassi attualmente vigente. Egli rileva trattasi di una studentessa che si impegna nel volontariato ed incensurata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine, per avere, a __________ il __________, condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,74 - max. 1.09 grammi per mille)?
1.2. infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ il __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lei piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra terminandola corsa nell’adiacente scarpata?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2 e 4., come segue ai quesiti posti sub 2. e 5., decaduto il quesito posto sub 3;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1140/2006 del 20 marzo 2006.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'000.— (mille);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.— per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte la condannata delle facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (DA/wg - a. 243019),
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1i,
fr. 1'000.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'400.-- totale