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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.11.2006 10.2006.143

21. November 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·880 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Condurre l'autovettura in stato di ebrezza (min. 0,74 - max. 1,09 gr/mille) e perderne la padronanza

Volltext

1. LESA 1 2. LESA 2    

Incarto n. 10.2006.143/CEG DA 1140/2006

Bellinzona 21 novembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario assessore Flavio Biaggi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di 1. guida in stato di inattitudine

                                        per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,74 - max. 1.09 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________ __________;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                 2.    infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lei piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra terminandola corsa nell’adia-cente scarpata;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguita                         con decreto d’accusa del 20 marzo 2006 n. DA 1140/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1.   Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), tenuto conto delle sue condizioni econo-miche.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 marzo 2006;

indetto                               il dibattimento 21 novembre 2006, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 21 luglio 2006, non è comparsa poiché all’estero, e più precisamente in Brasile, a svolgere un servizio di volontariato presso __________;

                                        è presente il suo difensore avv. DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i fatti e chiede che la pena venga limitata ad una multa, precorrendo la volontà del legislatore di non condannare più con pena detentiva casi simili a partire dal prossimo anno. Inoltre sottolinea come la pena detentiva, pur sospesa, per una prima ebrietà (lieve) appaia troppo elevata anche in considerazione della prassi attualmente vigente. Egli rileva trattasi di una studentessa che si impegna nel volontariato ed incensurata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1 autrice colpevole di:

                               1.1.    guida in stato di inattitudine, per avere, a __________ il __________, condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,74 - max. 1.09 grammi per mille)?

                               1.2.    infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ il __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lei piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra terminandola corsa nell’adiacente scarpata?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2 e 4., come segue ai quesiti posti sub 2. e 5., decaduto il quesito posto sub 3;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1140/2006 del 20 marzo 2006.

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla multa di fr. 1'000.— (mille);

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.— per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte                             la condannata delle facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (DA/wg - a. 243019),

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1i,

                                        fr.                     1'000.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'400.--         totale

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