Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.02.2006 10.2005.483

7 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·519 parole·~3 min·2

Riassunto

omissione di compilare e presentare alla competente cassa di compensazione i quaderni dei salari versati ai dipendenti

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2005.483 DA 3411/2005

Bellinzona 7 febbraio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

                                        per avere, a Lugano, a far tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione AVS della LESA 1 di Lugano, presso la quale era affiliato in qualità di amministratore unico della società “__________”, titolare dell’esercizio pubblico “__________”, i quaderni dei salari versati nel corso del 2004 ai dipendenti dell’esercizio pubblico;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 88 LAVS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3411/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 7 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede il proscioglimento in quanto ha fatto tutto il possibile per dare seguito alle richiesta della LESA 1, ma non essendo che un amministratore di facciata, ciò non era in suo potere. Inoltre ricorda come il suoi seri problemi;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3411/2005 del 19 settembre 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3411/2005 del 19 settembre 2005;

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

10.2005.483 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.02.2006 10.2005.483 — Swissrulings