LESA 1
Incarto n. 10.2005.483 DA 3411/2005
Bellinzona 7 febbraio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per avere, a Lugano, a far tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione AVS della LESA 1 di Lugano, presso la quale era affiliato in qualità di amministratore unico della società “__________”, titolare dell’esercizio pubblico “__________”, i quaderni dei salari versati nel corso del 2004 ai dipendenti dell’esercizio pubblico;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 88 LAVS;
perseguito con decreto d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3411/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 7 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede il proscioglimento in quanto ha fatto tutto il possibile per dare seguito alle richiesta della LESA 1, ma non essendo che un amministratore di facciata, ciò non era in suo potere. Inoltre ricorda come il suoi seri problemi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3411/2005 del 19 settembre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3411/2005 del 19 settembre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario: