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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.11.2005 10.2005.38

18 novembre 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·610 parole·~3 min·1

Riassunto

incussione di timore attraverso minacce di morte

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2005.38/MAM DA 122/2005

Bellinzona 18 novembre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Michele Maggi

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         minaccia

                                        per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi;

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 180 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d'accusa no. 122/2005 del 18 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

                                 1.     Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre                    3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, rispt. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in

                                       data 25 gennaio 2005,

indetto                              il pedissequo dibattimento di data 18 novembre 2005, al quale ha

                                        partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel

                                                                                  contempo la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

                                         all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato per non avere egli

                                         commesso il fatto, richiamando pure subordinatamente il principio penale “in

                                         dubio pro reo”, e postula inoltre la condanna della parte lesa alla

                                         corresponsione di un’equa somma a titolo di ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

                                        minaccia

                                        per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi;

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

                                6.     Il giudizio sulle ripetibili ex art. 9 cpv. 6 CPP;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte, benché avvertita in tal senso al dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1 e 6;

                                        venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,

                                         dal capo di imputazione di minaccia;

ordina                              le tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato;

Intimazione:

       Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano  Sezione dei Permessi e dell’immigrazione, Uff. giuridico, Bellinzona  Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il Giudice                                                                    La segretaria

Michele Maggi                                                            Laura Rossini

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