LESA 1
Incarto n. 10.2005.38/MAM DA 122/2005
Bellinzona 18 novembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Michele Maggi
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di minaccia
per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d'accusa no. 122/2005 del 18 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, rispt. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in
data 25 gennaio 2005,
indetto il pedissequo dibattimento di data 18 novembre 2005, al quale ha
partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato per non avere egli
commesso il fatto, richiamando pure subordinatamente il principio penale “in
dubio pro reo”, e postula inoltre la condanna della parte lesa alla
corresponsione di un’equa somma a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È ACCU 1 autore colpevole di
minaccia
per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
6. Il giudizio sulle ripetibili ex art. 9 cpv. 6 CPP;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte, benché avvertita in tal senso al dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti 1 e 6;
venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dal capo di imputazione di minaccia;
ordina le tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato;
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Sezione dei Permessi e dell’immigrazione, Uff. giuridico, Bellinzona Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il Giudice La segretaria
Michele Maggi Laura Rossini