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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.04.2005 10.2005.110

5 aprile 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·721 parole·~4 min·2

Riassunto

per aver circolato con l'autovettura in stato di ubriachezza malgrado fosse già stato condannato per analogo reato ed aver perso la padronanza del veicolo

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.110/bep DA 600/2005

Bellinzona 5 aprile 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 di autoveicoli 1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3  

prevenuto colpevole di    1.   guida in stato di inattitudine

                                         per aver condotto l'autovettura Mazda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.73 - max. 2.09 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 1.12 grammi per mille);

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       a __________;

                                   2.   infrazione alle norme della circolazione

                                         per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’uscire dall’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro un paletto posto sull’isola spartitraffico. A seguito dell’urto, il paletto veniva proiettato contro la vettura Opel targata TI __________ condotta da __________ che sopraggiungeva regolarmente in senso inverso;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti                       a __________;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 600/2005 di data 21 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 400.--.

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.04.2004.

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 marzo 2005, limitatamente al dispositivo n. 3;

indetto                               il dibattimento 5 aprile 2005, al quale è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con scritto14 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusato impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei confronti dell’accusato dal Ministero Pubblico il 5 aprile 2004.

                                 2.     Sulle spese dell’odierno giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 5 aprile 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

rileva                               che i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia

                                        “la condanna di __________

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 400.- [...].

                                        …

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-“

                                        sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 21 febbraio 2005.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

osserva                            che al condannato è stato assegnato il termine di tre mesi per il pagamento della multa con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

rinuncia                           a prelevare oneri per l’odierno giudizio.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    __________

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       400.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia del DA

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie del DA         

                                        fr.                      700.00       totale

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