Incarto n. 10.2005.110/bep DA 600/2005
Bellinzona 5 aprile 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 di autoveicoli 1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura Mazda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.73 - max. 2.09 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 1.12 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a __________;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’uscire dall’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro un paletto posto sull’isola spartitraffico. A seguito dell’urto, il paletto veniva proiettato contro la vettura Opel targata TI __________ condotta da __________ che sopraggiungeva regolarmente in senso inverso;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a __________;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 600/2005 di data 21 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 400.--.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.04.2004.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 marzo 2005, limitatamente al dispositivo n. 3;
indetto il dibattimento 5 aprile 2005, al quale è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con scritto14 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusato impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei confronti dell’accusato dal Ministero Pubblico il 5 aprile 2004.
2. Sulle spese dell’odierno giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 5 aprile 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
rileva che i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia
“la condanna di __________
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- [...].
…
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-“
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 21 febbraio 2005.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
osserva che al condannato è stato assegnato il termine di tre mesi per il pagamento della multa con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
rinuncia a prelevare oneri per l’odierno giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia del DA
fr. 200.00 spese giudiziarie del DA
fr. 700.00 totale