Incarto n. 10.2004.255/CEG DA 1566/2004
Bellinzona 11 novembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, nel luglio 2003, incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________ (Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di essere un “bastardo”,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 5 maggio 2004 no. DA 1566/2004 del AINQ1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giusitizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
rinviando la parte civile per le proprie pretese al competente foro civile;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 luglio 2004;
indetto il pubblico dibattimento in data 11 novembre 2004, al quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile __________ non si è presentato;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' __________ autore colpevole di diffamazione,
per avere, nel luglio 2003, incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________ (Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di essere un “bastardo”?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 106 cpv. 3, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, negativamente al quesito posto sub 2, come segue al quesito posto sub 4,
dichiara ACCU1
autore colpevole di diffamazione (art. 173 CP) per i fatti compiuti a Lugano nel mese di luglio 2003, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 1566/2004 del 5 maggio 2004;
condanna ACCU1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
rinvia la parte civile __________ al competente foro civile per ogni pretesa;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 550.-- totale
Il giudice: Il segretario: