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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.11.2004 10.2004.255

11 novembre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·689 mots·~3 min·1

Résumé

per aver condotto una condotta disonorevole nuocendo alla reputazione

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.255/CEG DA 1566/2004

Bellinzona 11 novembre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU1  

prevenuto colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, nel luglio 2003, incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________ (Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di essere un “bastardo”,

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato                                 previsto dall’art. 173 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 maggio 2004 no. DA 1566/2004 del AINQ1 che propone la condanna:

1.    Alla multa di fr. 300.--.

2.    Al pagamento della tassa di giusitizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

                                        rinviando la parte civile per le proprie pretese al competente foro civile;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 luglio 2004;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 11 novembre 2004, al quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile __________ non si è presentato;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E' __________ autore colpevole di diffamazione,

                                        per avere, nel luglio 2003, incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________ (Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di essere un “bastardo”?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 4.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 49 cifra 3 e 4, 106 cpv. 3, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, negativamente al quesito posto sub 2, come segue al quesito posto sub 4,

dichiara                           ACCU1

                                        autore colpevole di diffamazione (art. 173 CP) per i fatti compiuti a Lugano nel mese di luglio 2003, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 1566/2004 del 5 maggio 2004;

condanna                         ACCU1

                                    1.   alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                    2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr.  250.-- (duecentocinquanta);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

rinvia                               la parte civile __________ al competente foro civile per ogni pretesa;

avverte                             le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

                                        Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

                                        il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

                                        fr.                       300.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                         fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      550.--         totale

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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