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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.09.2004 10.2004.139

21 settembre 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·642 parole·~3 min·3

Riassunto

minacce a mezzo sms; in dubio pro reo

Testo integrale

Incarto n. 10.2004.139 DA 1062/2004

Bellinzona 21 settembre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         minaccia,

                                        per avere, in data 22 giugno 2003, in un'imprecisata località del Ticino, usando grave minaccia incusso timore o spavento a __________ e meglio inviandole dall'utenza __________ all'utenza cellulare di __________ un sms del seguente tenore "io non sono frocio sono sposato da 10 anni, ho 4 figli e non farmi arrabbiare se no entro 24 ore fotto tua mamma e ti ammazzo".

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 180 CPS;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d'accusa del 29 marzo 2004 n. DA 1062/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 aprile 2004 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 21 settembre 2004, al quale hanno partecipato l'imputato, ACCU 1, ed il suo difensore, avv. DI 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale rileva come nella fattispecie manchino gli elementi soggettivi e oggettivi costitutivi del reato di minaccia. In modo particolare evidenzia come nell'incarto non vi sia una traduzione ufficiale del testo del messaggio sms, per cui non è possibile nemmeno conoscerne il contenuto e l'eventuale carattere minatorio. Inoltre il detentore del telefono cellulare dal quale sarebbe partito il testo della minaccia non è stato individuato. Chiede il proscioglimento del suo cliente, con l'assegnazione di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  E' il signor ACCU 1 autore colpevole di minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1062/2004 del 29 marzo 2004?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.                                        A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

                                        5.  Devono essere assegnate ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall'accusa di minaccia, art. 180 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1062/2004 del 29 marzo 2004;

carica                               la tassa e le spese di giustizia allo Stato;

riconosce                         all'imputato fr. 700.-- a titolo di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      250.00       totale

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