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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.09.2003 10.2003.537

15 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·404 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.537/KRM DA 2551/2003

Bellinzona 15 settembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________ __________, __________.1971, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, cittadino corato, domiciliato a __________, Via __________, celibe, contabile

rappr. dal tutore ufficiale: __________ __________, __________,  

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

fatti avvenuti                       il 5 aprile 2003 e il 13 giugno 2003 a __________ e __________;

reato previsto                     dall'art. 51 LTP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 100.--.

                                        2.  Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 151.80, a titolo di risarcimento.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l'opposizione interposta in data 10 settembre 2003 dall'accusato;

considerato                        che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

                                        che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto all'indirizzo del tutore il 28 luglio 2003;

                                        che l'accusato sostiene che il contenuto del decreto di accusa gli sarebbe stato comunicato dal tutore solo il 22 agosto 2003;

                                        che tenendo per buona questa data il termine di 15 giorni per fare opposizione scadeva il 6 settembre 2003;

                                        che l'opposizione interposta da __________ __________ __________ il __________ 2003 (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione), risulta dunque tardiva;

                                        che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:                1.     L'opposizione è irricevibile.

                                 2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                 3.     Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                 4.     Intimazione a:

__________ __________, Via __________, __________, Tutore ufficiale sig. __________, __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, __________, Servizio clientela, __________, __________  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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