Incarto n. 10.2003.537/KRM DA 2551/2003
Bellinzona 15 settembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________ __________, __________.1971, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, cittadino corato, domiciliato a __________, Via __________, celibe, contabile
rappr. dal tutore ufficiale: __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti il 5 aprile 2003 e il 13 giugno 2003 a __________ e __________;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 151.80, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta in data 10 settembre 2003 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto all'indirizzo del tutore il 28 luglio 2003;
che l'accusato sostiene che il contenuto del decreto di accusa gli sarebbe stato comunicato dal tutore solo il 22 agosto 2003;
che tenendo per buona questa data il termine di 15 giorni per fare opposizione scadeva il 6 settembre 2003;
che l'opposizione interposta da __________ __________ __________ il __________ 2003 (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione), risulta dunque tardiva;
che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
4. Intimazione a:
__________ __________, Via __________, __________, Tutore ufficiale sig. __________, __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, __________, Servizio clientela, __________, __________
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.