Incarto n. 10.2003.342/KRM DA 1302/2003
Bellinzona 22 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________ __________, nata il __________.1958, di __________ e __________ n. __________, cittadina dominicana, domiciliata a __________, Via __________ __________, coniugata, parrucchiera difesa da: Lic.iur. __________ __________, __________,
siccome
ritenuta colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti il 21 dicembre 2002 a __________;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile TLP dell'importo di fr. 100.-, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione dell'accusata datata 8 maggio 2003;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo domicilio di Pregassona il 22 aprile 2003;
che da una verifica postale tale decisione è stata recapitata alla destinataria il 23 aprile 2003;
che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 24 aprile 2003 ed è scaduto il 8 maggio 2003;
che l'opposizione interposta da __________, datata 8 aprile 2003 e spedita il 10 aprile 2003 (cfr. timbro sulla fotocopia della busta allegata all'opposizione), risulta dunque tardiva;
che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.
4. Intimazione a:
__________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, __________ SA, Via __________, __________, Lic.iur. __________, Viale __________ __________, __________,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.