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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.05.2003 10.2003.342

22 mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·425 mots·~2 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2003.342/KRM DA 1302/2003

Bellinzona 22 maggio 2003  

  In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________ __________, nata il __________.1958, di __________ e __________ n. __________, cittadina dominicana, domiciliata a __________, Via __________ __________, coniugata, parrucchiera difesa da: Lic.iur. __________ __________, __________,  

siccome

ritenuta colpevole di            contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

fatti avvenuti                       il 21 dicembre 2002 a __________;

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data  __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla multa di fr. 100.--.

                                       2.  Al versamento alla parte civile TLP dell'importo di fr. 100.-, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                       3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione dell'accusata datata 8 maggio 2003;

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo domicilio di Pregassona il 22 aprile 2003;

                                       che da una verifica postale tale decisione è stata recapitata alla destinataria il 23 aprile 2003;

                                       che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 24 aprile 2003 ed è scaduto il 8 maggio 2003;

                                       che l'opposizione interposta da __________, datata 8 aprile 2003 e spedita il 10 aprile 2003 (cfr. timbro sulla fotocopia della busta allegata all'opposizione), risulta dunque tardiva;

                                       che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                3.     Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.

                                 4.     Intimazione a:

__________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, __________ SA, Via __________, __________, Lic.iur. __________, Viale __________ __________, __________,  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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