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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.08.2003 10.2003.242

22 agosto 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·797 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.242/POM DA 849/2003

Bellinzona 22 agosto 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

__________ __________, ____________________.1984, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, celibe, diplomato meccanico costruttore;  

prevenuto colpevole di         ricettazione;

                                        per avere richiesto a __________ __________ e quindi ricevuto, un cavo __________ __________ __________ del valore di fr. 59.--, che sapeva o doveva presumere fosse provento da un reato contro il patrimonio, in specie da un furto commesso da quest’ultimo in data 5 dicembre 2002 presso il centro commerciale __________ __________ SA di __________;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall' art. 160 cifra 1 cpv. 1 CPS combinato con l’art. 172 ter cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, che propone la condanna dell'accusato:

1.       Alla multa di fr. 200.— (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art 49 cfr. 3 CPS).

2.       Al versamento dell’importo di frs. 59.- alla parte civile __________ SA, rappresentata da __________ __________, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 litt. b CPP).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 49 cfr. 4 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

5.       Si rinvia la parte civile __________ SA, rappresentata da __________ __________, al competente foro civile per ulteriori richieste di risarcimento (art. 267 CPP).

6.       Il procedimento penale contro __________ __________ viene disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente.

vista                                  l'opposizione al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2003 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento in data odierna, aperto alle ore 15.00, al quale  

sono presenti:

l’accusato, __________, __________ la parte civile, __________ SA __________ __________, __________ rappr. dal signor __________ __________, __________  

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del rappresentante della parte civile;

sentito                               per ultimo l'accusato, il quale conferma l’opposizione a suo tempo sollevata al decreto di accusa in narrativa, protestando la sua completa estraneità ai fatti contestatigli e postulando in conclusione di essere prosciolto integralmente da qualsiasi imputazione di reato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.è __________ autore colpevole del reato di ricettazione?

2.In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?

3.è __________ da condannare al versamento di un importo di fr. 59.— alla parte civile __________ __________ SA, __________, a titolo di risarcimento?

4.Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 49 cfr. 4, 63, 106 cpv. 2, 160 cfr. 1 e 172 ter cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente al quesito no. 1 e negativamente al quesito no. 3;

dichiara                           __________ __________,

                                        autore colpevole del reato di ricettazione, art. 160 cifra 1 cpv. 1 combinato con l’art. 172 ter cpv. 1 CPS, per i fatti compiuti a __________ il 5 dicembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa no. DA __________/__________del __________

condanna                         _________ __________________, __________1984 di __________e __________ n. __________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, celibe;

                                 1.     alla multa di fr. 200.00 (duecento);

                                 2.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento);

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo di un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro tale termine la pena sarà commutata in arresto;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________, __________, Procuratore pubblico Arturo Garzoni, Viale __________ , __________, __________ SA __________ __________ __________, __________, rappr. da: __________ __________, __________,  

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________ __________,

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       350.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       100.00       spese di inchiesta

                                        fr.                          0.00       testi                                                                   

                                        fr.                      700.00       totale